In breve — per gli investimenti in beni 4.0 dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 l'incentivo è l'iperammortamento della Legge di Bilancio 2026. Non chiede più di certificare un risparmio energetico, ma resta una procedura in tre passaggi sul portale GSE, con perizia finale.
Che fine ha fatto Transizione 5.0
Transizione 5.0 era un credito d'imposta per gli investimenti del 2024–2025 che riducevano i consumi energetici di almeno il 3% sulla struttura produttiva o il 5% sul processo, con certificazione del risparmio prima e dopo l'intervento. Le risorse disponibili si sono esaurite a novembre 2025: per i nuovi investimenti non è più una strada percorribile.
Cos'è l'iperammortamento 2026–2028
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, commi 427–436) aumenta, ai fini delle imposte sui redditi, il costo deducibile dei beni strumentali nuovi elencati negli Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali), a condizione che siano interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Non è un credito d'imposta: il beneficio arriva come maggiore ammortamento.
| Quota di investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| fino a 2,5 milioni di euro | +180% |
| oltre 2,5 e fino a 10 milioni | +100% |
| oltre 10 e fino a 20 milioni | +50% |
Come si accede
La domanda passa dalla piattaforma del GSE, aperta dal 12 giugno 2026, con tre comunicazioni:
- preventiva, prima dell'investimento;
- di conferma, entro 60 giorni;
- di completamento, entro il 15 novembre 2028, con perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
Cosa cambia per chi misura i consumi
Il requisito di risparmio energetico certificato non c'è più, quindi i dati di consumo non servono a ottenere questo incentivo. Restano però utili in tre modi:
- scegliere l'investimento: i consumi macchina per macchina mostrano dove un bene nuovo rende di più;
- dimostrarne il ritorno: prima e dopo, in kWh per pezzo e in euro, per la direzione e per le banche;
- la diagnosi energetica resta obbligatoria per grandi imprese ed energivore (D.Lgs 102/2014), con la prossima scadenza il 5 dicembre 2027, e molti bandi regionali e nazionali chiedono ancora una diagnosi o consumi misurati.
Se un sistema di monitoraggio rientri tra i beni agevolabili va verificato caso per caso con il consulente. Nel precedente regime 4.0 (Allegato A della Legge 232/2016) i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici erano espressamente inclusi; per gli Allegati IV e V del nuovo regime conviene leggere il testo ufficiale.
Punti ancora da chiarire
- il requisito che i beni siano prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo: le fonti non sono allineate dopo le modifiche del 2026;
- se il tetto di 20 milioni valga per anno o per l'intero periodo 2026–2028;
- il trattamento dei software in abbonamento (SaaS) tra i beni immateriali.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 427–436 — Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, S.O. n. 42
- Decreto attuativo MIMIT–MEF di maggio 2026 e istruzioni operative sul portale GSE
- D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102, art. 8 (diagnosi energetica)
Questo articolo descrive la situazione all'11 ottobre 2026 e non è consulenza fiscale: prima di un investimento verifica con il tuo commercialista. Se un'informazione ti risulta superata, scrivici.